La Cassazione Stronca il Fermo Amministrativo di Equitalia

ganasceIl fermo amministrativo del veicolo è divenuto, negli ultimi anni, un vero spauracchio per tutti i possessori di veicoli. Non capita di rado, difatti, che tale misura coercitiva, che inibisce la circolazione al veicolo, viene azionata da Equitalia senza che il proprietario ne sia neanche lontanamente a conoscenza.

Accade, quindi, che si scopre di possedere un veicolo sottoposto a fermo amministrativo quando lo si vende, o durante un controllo di routine delle forze dell’ordine (in quest’ultimo caso, oltre al danno dell’immediato ritiro dalla circolazione, si aggiunge la beffa di una sanzione di oltre 1500 €!).

Come ormai noto, il fermo amministrativo nasce nel lontano 1973 con il d.P.R. n. 602 art. 86, come facoltà della sola Pubblica Amministrazione di utilizzare tale strumento per il recupero dei soli tributi. Successivi interventi legislativi hanno man mano ampliato non solo il ventaglio dei crediti per i quali è divenuto possibile azionare il fermo, ma anche il numero dei soggetti autorizzati a servirsene.

Così, questo strumento è stato posto nelle mani delle Concessionarie, aziende come Equitalia o So.G.E.T., che troppo spesso se ne sono servite in maniera indiscriminata.
La procedura di riscossione coattiva mediante ruolo prevede tempistiche rigorose, stabilite da varie fonti normative, il cui mancato rispetto inficia l’intero procedimento e ne causa l’annullamento. Il credito della Pubblica Amministrazione deve essere posto a conoscenza del debitore, e in caso di inadempienza può essere iscritto a ruolo e reso quindi esecutivo. A questo punto può essere demandato ad un soggetto terzo – il concessionario – il recupero tramite cartella di pagamento. La cartella deve essere a sua volta posta a conoscenza del debitore secondo i criteri e le garanzie della notifica del Codice di Procedura Civile. In caso di ulteriore inadempimento, sono ammissibili le procedure esecutive per la riscossione forzata.

Ed è qui che per decenni i concessionari hanno utilizzato lo strumento del fermo amministrativo spacciandolo per strumento necessario all’esecuzione. Il legislatore, al proposito, non considerando la gravosità della misura, ha imposto per la tutela del debitore il solo obbligo del c.d. preavviso, una comunicazione “semplice” e quindi non tramite raccomandata. E che quindi spesso, come molta altra posta semplice, quando spedita, finiva persa nei meandri degli uffici postali.

Se raccontata così, sembra che il debitore sia più che ben tutelato. Ma la realtà dei fatti ci parla di multe di poche decine di euro mai notificate, che diventano cartelle depositate presso la Casa Comunale per “irreperibilità del destinatario”, e infine fermi amministrativi scoperti solo quando si stava vendendo la propria auto, che causano danni all’utente di migliaia e migliaia di euro.

Ma finalmente, con l’ordinanza n. 15354 depositata il 22 luglio 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito inequivocabilmente la natura del fermo amministrativo, vero e proprio strumento di minaccia – e spesso tortura – per i contribuenti.

Nel provvedimento, il famigerato fermo è senza mezzi termini definito “una misura afflittiva” che non ha nulla a che vedere con la procedura esecutiva per il recupero dei crediti. Esso è un efficacissimo strumento di minaccia, dinanzi al quale il contribuente non può far altro che pagare.
Ma a seguito della pronuncia della Cassazione, Equitalia sarà tenuta a dar conto agli utenti per l’utilizzo ingiusto del fermo amministrativo. Non essendo esso uno strumento procedurale ma una facoltà liberamente azionabile,

i concessionari potranno essere chiamati al risarcimento dei danni causati dal fermo amministrativo ingiusto o illegittimo.

Compresi i danni causati dallo stress, o quelli derivanti dal non aver potuto utilizzare l’auto per andare a lavoro, o per accompagnare i figli a scuola.

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