Disservizi Telefonici? Ecco quanto ti devono rimborsare

tumblr_inline_mnlagd6e8b1qz4rgpOgni volta che un operatore telefonico causa un disservizio al consumatore, è tenuto a riconoscergli una somma di denaro a titolo di indennizzo.

Succede spesso, e siamo quasi rassegnati quando accade: cambiamo operatore e restiamo senza linea per giorni, il servizio internet non va per motivi tecnici proprio durante il week end, siamo costretti a cambiare numero per aderire all’irrinunciabile offerta per la linea di casa.

Quello che non sa la maggior parte delle persone è che per ogni ritardo, servizio attivato ma non richiesto, malfunzionamento, insomma per ogni disservizio, l’operatore è obbligato ad indennizzare l’utente, cioè riconoscergli un rimborso.

Nel lontano 2011, l’Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM)  ha difatti deliberato un testo, il “Regolamento in materia di Indennizzi” (delibera 73/11/CONS), nel quale individua le situazioni di disservizio in conseguenza delle quali, in maniera automatica, scatta l’obbligo di indennizzo in capo all’operatore.

Quindi, ogni volta che un operatore non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori, è obbligato a risarcirci.

 

L’AGCOM ha individuato quindi una serie di ipotesi, quantificando il relativo risarcimento:

 

1) RITARDO ATTIVAZIONE SERVIZIO € 7,50 x ogni gg ritardo

2) RITARDO TRASLOCO € 7, 50 x ogni gg ritardo

3) MANCATO RISPETTO ONERI INFORMATIVI TEMPI REALIZZAZIONE IMPIANTO € 7,50 x ogni gg ritardo

4) AFFERMAZIONI NON VERITIERE O MANCATA COMUNICAZIONE IMPEDIMENTO € 7,50 x ogni gg ritardo

5) RITARDO SERVIZI ACCESSORI € 5,00 X ogni giorno di ritardo

6) RITARDO PER CAMBIO OPERATORE € 7,50 ridotti di un quinto x ogni gg ritardo

7) SOSPENSIONE O CESSAZIONE SERVIZI SENZA PRESUPPOSTI  € 10,00/al gg per ciascun servizio non inferiore a €100,00

8) SOSPENSIONE O CESSAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI € 7,50 / al gg per ciascun servizio non inferiore a € 100,00

9) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MOTIVI TECNICI € 5,00 al giorno per ogni servizio non supplementare

10) IRREGOLARE E/O DISCONTINUA EROGAZIONE DEL SERVIZIO € 2,50/al gg per ogni giorno di malfunzionamento

11) MALFUNZIONAMENTO PER RITARDO NELLA RIPARAZIONE DEL GUASTO € 2,50 al gg dal giorno del reclamo all’effettivo intervento tecnico

12) PORTABILITA’ NUMERO € 5,00/al gg PER OGNI GIORNO DI RITARDO

13) ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE CARRIER SELECTION O PRE-SELECTION € 2,50/ al gg di attivazione e/o disattivazione

14) ATTIVAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI NON RICHIESTI E/O PROFILI TARIFFARI NON CHIESTI € 1,00 /al gg per ogni giorno di attivazione e comunque indennizzo non inf. € 50,00

15) PERDITA NUMERO TELEFONICO PER COLPA OPERATORE € 100,00 x ogni anno di precedente utilizzo

16) MANCATA O ERRATA INDICAZIONE ELENCHI TELEFONICI € 200,00 per ogni anno di disservizio

17) OMESSO AGGIORNAMENTO IN CASO DI MODIFICA E/O TEMPESTIVA RICHIESTA TITOLARE € 200,00 per ogni anno di disservizio

18) MANCATA RISPOSTA RECLAMO € 2,00/al gg per ogni giorno di ritardo

***

Per avere accesso a questi risarcimenti, bisogna ricorrere ad una procedura conciliativa gratuita davanti ad un organismo regionale, il Co.Re.Com.

In caso di successo della procedura, sarà redatto un verbale che, al pari di una sentenza, impegna l’operatore a rimborsare il disservizio.

 

Ritieni di aver subito un disservizio e vuoi sapere cosa fare? Chiedi un parere!

Canone RAI: come compilare la dichiarazione per l’esenzione del pagamento (entro il 31 gennaio)

AGGIORNAMENTO: il 31 gennaio scade il termine per l’invio con raccomandata della dichiarazione per non pagare il canone RAI in bolletta!!

Come spiegato in un articolo precedente, per evitare di pagare il Canone RAI in bolletta i titolari di una utenza elettrica possono inviare entro il 31 dicembre, tramite raccomandata, una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, nella quale certificano di non avere televisori oppure che il canone è pagato da altro coabitante.

Spiegheremo, in questo articolo, come compilare la dichiarazione (che potete scaricare e stampare a questo indirizzo).

I campi da compilare sono stati evidenziati nelle immagini in alto con le lettere da A a E.

Il campo A “Dati del dichiarante” (vedi immagine) dovrà essere riempito indicando i dati del titolare della bolletta.

Nel caso il titolare della bolletta sia deceduto, la dichiarazione potrà essere fatta da un erede.

In questo caso, nel campo A si indicheranno i dati dell’erede dichiarante, e nel campo A1 i dati del defunto tiolare della bolletta.

Nel campo B “Quadri compilati”, si dovrà barrare la casella “A” se si dichiara di non possedere televisori, e la casella “B” se si dichiara che il canone è pagato da altro componente della famiglia anagrafica.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare). Quindi, se si è titolare di bolletta e si convive con altro soggetto anch’esso titolare di bolletta, il canone è dovuto solo da una persona: l’altra dovrà dichiarare che, appunto, il canone è pagato dall’altro coabitante.

Nel campo C si dovrà indicare la data in cui è stata compilata la dichiarazione e il dichiarante (quello indicato nel campo A) dovrà apporre la sua firma.

IMPORTANTE: nella seconda pagina ricordate di riportare, in alto a destra, il codice fiscale del dichiarante (campo A).

Il campo D va compilato nel caso si dichiari che non si possiede televisore, o che il televisore è stato suggellato (procedura con la quale un incaricato RAI copre con un telo nero l’apparecchio e vi pone dei sigilli, rendendolo inutilizzabile).

Il campo E va compilato invece se si dichiara che il canone è pagato da altro componente della famiglia, e si dovrà quindi inserire il codice fiscale di quest’ultimo componente obbligato al pagamento.

Una volta compilato, il tutto va spedito ENTRO IL 31 GENNAIO assieme ad una fotocopia della carta d’identità del dichiarante in piego raccomandato (ossia una raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, inviata piegando la dichiarazione e la fotocopia del documento e chiudendo i bordi con del nastro adesivo) a questo indirizzo:

Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – S.A.T. Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 – Torino

Dubbi sulla procedura? Chiedi un parere!

Buche nelle strade? Il Comune deve risarcire i cittadini!

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Il Comune ha l’obbligo di mantenere le strade (di cui è proprietario o comunque custode) in condizioni tali da non creare situazioni di pericolo per i cittadini.

I cittadini, che a piedi o con altri mezzi usufruiscono della rete stradale, hanno il diritto di camminare su asfalti e marciapiedi in piena regola e che non costituiscano pericolo. E quando buche, sconnessioni, radici affioranti, liquidi scivolosi, rendono tali percorsi irregolari, causando danni agli utenti, il Comune è obbligato al risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione si è occupata varie volte dell’argomento, delineando alcuni aspetti essenziali degli obblighi del Comune e di quelli del cittadino.

Il Comune è chiamato dal Codice Civile a garantire la sicurezza di tutti i beni di cui è proprietario o di cui abbia la custodia: tradotto, vuol dire che anche le strade di proprietà delle ex-Province (oggi abolite e sostituite dalle Città metropolitane), dato che sono “usate” dai comuni in cui si trovano, sono date in custodia a questi ultimi. Dovendo garantirne la sicurezza, quindi, il Comune è tenuto ad evitare che si creino sui percorsi quello che viene definito insidia e trabocchetto, cioè quei pericoli occulti non visibili e imprevedibili.

Questi due ultimi elementi (invisibilità e imprevedibilità del pericolo) servono, dall’altro lato, ad indicare gli obblighi minimi di attenzione da parte degli utenti – pedoni o automobilisti: noi tutti, quando camminiamo, siamo comunque tenuti a mantenere una soglia di attenzione verso quello che ci circonda e in quello che facciamo, la cosiddetta “diligenza”. Tale obbligo di attenzione deve essere abbastanza alto, e tale da farci render conto dei pericoli più evidenti – anche nel caso questi non siano segnalati!

Quindi, da un lato il Comune deve evitare che insorgano pericoli occulti sulle strade a causa di mancato controllo e scarsa manutenzione, dall’altro i cittadini devo prestare quel minimo di attenzione necessario a non subire conseguenze negative dalle situazioni di pericolo più evidenti.

Ma quando il pericolo è occulto, ossia quando le buche sono invisibili (perché magari piene d’acqua), o i gradini smossi, o l’asfalto è viscido per polveri, oli o altre sostanze scivolose? In questi ed altri casi, ecco che scatta l’obbligo del Comune a pagare i danni.

Sei in motorino, incolonnato dietro delle auto, e finisci con la ruota in una buca che appare all’improvviso e che credevi una pozzanghera? Mentre camminavi sul marciapiede una mattone che sembrava saldo cede all’improvviso sotto il tuo peso facendoti slogare la caviglia? Sei in auto e, frenando, la tua auto inizia a sbandare perché le ruote non fanno presa sull’asfalto viscido di olio, polveri o liquami?

Hai diritto ad essere risarcito!

Hai dei dubbi o vuoi un consiglio sul tuo caso? Chiedi un parere!