Affitto Commerciale: l’autoriduzione del canone non è mai una buona idea!

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Nell’ambito dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione (cioè il fitto dei locali per uso commerciale) accade spesso che tra il proprietario e il conduttore o l’affittuario sorgano dei contrasti.

Su tutti, i maggiori attriti si hanno quando il proprietario si rifiuta di porre in essere quei lavori c.d. di straordinaria amministrazione, a lui spettanti, in mancanza dei quali l’immobile – e di conseguenza l’intera attività che ospita – subisce una vorticosa svalutazione.

Parliamo, ad esempio, di tutti i lavori che servono a conservare la destinazione d’uso dell’immobile ed adeguarlo alle nuove norme di legge, come ad esempio:

  • installazione di ascensori
  • installazione e sostituzione integrale dell’impianto di autoclave
  • installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
  • installazione, sostituzione ed adeguamento alle nuove normative di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua
  • sostituzione e manutenzione straordinaria delle parti comuni quali grondaie, sifoni e colonne di scarico, tetti e lastrici solari, rete di fognatura, marmi, corrimano, ringhiere

Nella prassi, tale empasse si supera spesso con un accordo tra le parti nel quale il conduttore anticipa le spese per poi “scalarle” dai canoni di locazione.

Ma non sempre le parti riescono a trovare tale compromesso, ed è a quel punto che il conduttore rischia di compiere una scelta estremamente vituperata dai Tribunali italiani: l’autoriduzione del canone.

Ossia, decide autonomamente di ridurre l’importo del fitto in proporzione alla svalutazione causata dal proprietario. Mal consigliati, immaginano che una semplice raccomandata in cui spiegano il perché di questa autoriduzione li metta al sicuro da qualsiasi azione.

Ma non è così. Infatti, ogni qual volta il conduttore non paga, o paga in misura inferiore non concordata, il proprio canone incorre in un inadempimento grave nell’ambito del proprio contattto di locazione, ed è passibile prima di tutto di una azione di sfratto per morosità, e successivamente in quella di risoluzione del contratto con addebito di responsabilità. Tale ultima azione ha come diretta conseguenza la perdita del diritto, del commerciante, ad ottenere dal proprietario l’avviamento, ossia quell’importo corrispondente alla “fama” che l’attività commerciale ha donato all’immobile, e che il conduttore ha il diritto di vantare al termine del contratto.

Quindi, in caso di inadempimenti da parte del proprietario, il conduttore deve comunque continuare a rispettare i suoi doveri secondo il contratto e quindi pagare il “fitto” per intero, ed agire per ottenere il rimborso dei danni subiti, la restituzione delle somme maggiori eventualmente versate, e ,nel caso, l’annullamento del contratto.

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Vacanza Rovinata? Hai diritto al risarcimento!

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Ritardo dell’aereo, albergo sporco, programma non rispettato? Puoi chiedere il risarcimento!

Spesso accade che le nostre vacanze, che da tempo aspettiamo per rilassarci e ricaricare le pile, si trasformino in una vera e propria odissea. Il tour operator ci aveva prospettato un comodo viaggio in prima classe, un soggiorno in un resort raffinato ed escursioni in paradisi nascosti, e ci ritroviamo a pernottare nell’aeroporto in attesa del volo che non arriva mai, o a dormire in stanze cenciose, confinati in un hotel posto al centro del nulla.

Da molto tempo la dottrina in materia ha introdotto un concetto giuridico di assoluto rilievo, il “danno da vacanza rovinata”.

Tale concetto ha subito varie evoluzioni negli anni, fino a giungere ad una definizione precisa nel c.d. Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) che all’art. 47 recita: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”

Insomma, ogni qual volta, durante la nostra vacanza, avviene un imprevisto di non scarsa importanza, si ha diritto al risarcimento del danno, che sarà quantificato in base al tempo di vacanza che ci sarà sottratto e alla unicità dell’occasione che perderemo a causa dell’imprevisto.

Ad esempio, compriamo un pacchetto turistico all inclusive per andare a vedere un concerto a Wimbledon, in Inghilterra, ma il nostro volo subisce un ritardo di oltre dieci ore, facendoci perdere il concerto. Potremo chiedere all’operatore turistico che ci rimborsi il danno, consistente nell’aver perso oltre dieci ore di vacanza nonché l’occasione unica di ascoltare il concerto del nostro artista preferito. Quello viene risarcito in questi termini è il c.d. danno non patrimoniale, conosciuto nelle sue accezioni di danno biologico, morale ed esistenziale.

Abbiamo diritto a che ci venga risarcita la perdita della possibilità di godere un po’ di relax.

A questo, ovviamente, va aggiunto il risarcimento del danno patrimoniale, ossia quello derivante da un danno economico emergente (seguendo l’esempio di prima, il rimborso del costo per l’hotel in cui abbiamo pernottato nell’aeroporto mentre attendavamo il volo in ritardo).

Vuoi sapere se la tua disavventura vacanziera ti dà diritto ad un risarcimento? Chiedi un parere!

Disservizi Telefonici? Ecco quanto ti devono rimborsare

tumblr_inline_mnlagd6e8b1qz4rgpOgni volta che un operatore telefonico causa un disservizio al consumatore, è tenuto a riconoscergli una somma di denaro a titolo di indennizzo.

Succede spesso, e siamo quasi rassegnati quando accade: cambiamo operatore e restiamo senza linea per giorni, il servizio internet non va per motivi tecnici proprio durante il week end, siamo costretti a cambiare numero per aderire all’irrinunciabile offerta per la linea di casa.

Quello che non sa la maggior parte delle persone è che per ogni ritardo, servizio attivato ma non richiesto, malfunzionamento, insomma per ogni disservizio, l’operatore è obbligato ad indennizzare l’utente, cioè riconoscergli un rimborso.

Nel lontano 2011, l’Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM)  ha difatti deliberato un testo, il “Regolamento in materia di Indennizzi” (delibera 73/11/CONS), nel quale individua le situazioni di disservizio in conseguenza delle quali, in maniera automatica, scatta l’obbligo di indennizzo in capo all’operatore.

Quindi, ogni volta che un operatore non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori, è obbligato a risarcirci.

 

L’AGCOM ha individuato quindi una serie di ipotesi, quantificando il relativo risarcimento:

 

1) RITARDO ATTIVAZIONE SERVIZIO € 7,50 x ogni gg ritardo

2) RITARDO TRASLOCO € 7, 50 x ogni gg ritardo

3) MANCATO RISPETTO ONERI INFORMATIVI TEMPI REALIZZAZIONE IMPIANTO € 7,50 x ogni gg ritardo

4) AFFERMAZIONI NON VERITIERE O MANCATA COMUNICAZIONE IMPEDIMENTO € 7,50 x ogni gg ritardo

5) RITARDO SERVIZI ACCESSORI € 5,00 X ogni giorno di ritardo

6) RITARDO PER CAMBIO OPERATORE € 7,50 ridotti di un quinto x ogni gg ritardo

7) SOSPENSIONE O CESSAZIONE SERVIZI SENZA PRESUPPOSTI  € 10,00/al gg per ciascun servizio non inferiore a €100,00

8) SOSPENSIONE O CESSAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI € 7,50 / al gg per ciascun servizio non inferiore a € 100,00

9) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MOTIVI TECNICI € 5,00 al giorno per ogni servizio non supplementare

10) IRREGOLARE E/O DISCONTINUA EROGAZIONE DEL SERVIZIO € 2,50/al gg per ogni giorno di malfunzionamento

11) MALFUNZIONAMENTO PER RITARDO NELLA RIPARAZIONE DEL GUASTO € 2,50 al gg dal giorno del reclamo all’effettivo intervento tecnico

12) PORTABILITA’ NUMERO € 5,00/al gg PER OGNI GIORNO DI RITARDO

13) ATTIVAZIONE O DISATTIVAZIONE CARRIER SELECTION O PRE-SELECTION € 2,50/ al gg di attivazione e/o disattivazione

14) ATTIVAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI NON RICHIESTI E/O PROFILI TARIFFARI NON CHIESTI € 1,00 /al gg per ogni giorno di attivazione e comunque indennizzo non inf. € 50,00

15) PERDITA NUMERO TELEFONICO PER COLPA OPERATORE € 100,00 x ogni anno di precedente utilizzo

16) MANCATA O ERRATA INDICAZIONE ELENCHI TELEFONICI € 200,00 per ogni anno di disservizio

17) OMESSO AGGIORNAMENTO IN CASO DI MODIFICA E/O TEMPESTIVA RICHIESTA TITOLARE € 200,00 per ogni anno di disservizio

18) MANCATA RISPOSTA RECLAMO € 2,00/al gg per ogni giorno di ritardo

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Per avere accesso a questi risarcimenti, bisogna ricorrere ad una procedura conciliativa gratuita davanti ad un organismo regionale, il Co.Re.Com.

In caso di successo della procedura, sarà redatto un verbale che, al pari di una sentenza, impegna l’operatore a rimborsare il disservizio.

 

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